Elezione o cooptazione per i pontifices e gli augures di Urso?
DOI:
https://doi.org/10.13135/2039-4985/3465Resumen
L’articolo propone una nuova interpretazione delle norme contenute nella Lex Coloniae Genetivae Iuliae relative all’elezione degli auguri e dei pontefici locali. Tramite l’analisi della legge Ursonense alla luce delle norme vigenti a Roma per l’elezione dei sacerdoti, si vuole dimostrare che a livello locale due erano le vie per essere eletti sacerdoti: una (regolare) prevedeva un’elezione comiziale; l’altra, da applicare solo in determinati casi, che prevedeva una nomina diretta, che poteva appuntarsi anche su individui non domiciliati nella colonia.
The paper aims at providing a new interpretation of the rules prescribed by the Lex Coloniae Genetivae Iuliae as to the election of the local pontiffs and augurs. Thanks to a comparative analysis between the Lex Ursonensis and analogue norms in force in Rome as to the election of the major priests, the paper shows that the law of Urso prescribed two ways to become priest: either through an election, or through a nomination; the latter, unlike the former, was only applied in specific cases and could also concern persons not belonging to the civic body of Urso.
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