TECNICHE DI GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE: FRA RINEGOZIAZIONE, RISARCIMENTO ED IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DI UTILIZZAZIONE

Autori

  • Francesca Scordamaglia

DOI:

https://doi.org/10.13135/1128-322X/6932

Parole chiave:

pandemia; sopravvenienze; rinegoziazione; buona fede oggettiva; tutele risarcitorie.

Abstract

La pandemia ha rianimato il dibattito attorno all’opportunità di introdurre nel nostro ordinamento, magari seguendo quello francese, un obbligo di rinegoziazione dei contratti per il governo degli effetti stabili di sopravvenienze atipiche squilibranti. Manca una regolamentazione generale dei rimedi conservativi: anche l’offerta ex parte di modifica delle condizioni secondo equità non copre che una porzione dell’eccessiva onerosità. Una ragionata impostazione della questione richiede, però, di riflettere non solo sul quomodo di una regola eventualmente da introdursi, ma anzitutto sull’astratta idoneità di un simile obbligo ad operare in un quadrante codicistico appuntato su coordinate opposte, che imporrebbe di dotarsi di una base oggettiva assai invasiva, una buona fede molto più che integrativa, forse proprio eversiva. E poi sulla concreta utilità di un intervento additivo, quando esistono già le tutele risarcitorie ed il congegno dell’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione.

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Pubblicato

2022-07-21