Dal bue al bronzo? L’“evoluzione” degli strumenti monetali nella Roma arcaica e il caso dei sistemi di ammende pecuniarie fino alla fine del V secolo a.C.
DOI:
https://doi.org/10.13135/2039-4985/6073Abstract
Il saggio affronta il tema dell'evoluzione degli strumenti “monetali” a Roma in età arcaica, con un’attenzione particolare alle forme di pagamento di ammende nel V secolo a.C.
Mettendo in prospettiva i dati letterari con quelli giuridici, archeologici e storico-linguistici, il contributo intende mettere in discussione l'idea, introdotta da Theodor Mommsen nel 1860 e spesso seguita fino ad oggi, secondo cui tra il c. 450 e il 430 a.C. si sarebbe realizzato il completo superamento delle “primitive” forme di pagamento in bestiame a favore – a seguito di una breve fase di sovrapposizione – del solo uso del
bronzo monetale.
I sistemi di fonti discussi nel saggio mostrerebbero, innanzitutto, come le multe calcolate in capi di bestiame – che esistevano verosimilmente sin dall’età regia – avrebbero continuato ad essere comminate ben oltre il V secolo a.C. Inoltre, in età arcaica tali multe facevano parte di un quadro complesso, stratificato e in fieri in cui, per reati di natura e gravità differente erano previste forme di pagamento anch’esse differenziate, che vennero stabilite e ripensate sulla base delle diverse circostanze storiche e politico-istituzionali.
In particolare, specialmente quando le multe previste erano di grande entità, il sistema giuridico romano arcaico dovette prevedere la possibilità di convertire la cifra, di norma stimata in assi, in alcuni beni (terra, case, schiavi), coerentemente con quanto avveniva, nella stessa fase storica, anche per il pagamento dei debiti privati dove, ad esempio, la cifra in assi dovuta al creditore poteva essere ripagata in lavoro (operae).
La documentazione disponibile esclude, dunque, ogni forma di evoluzione lineare “dal bue al bronzo” in età arcaica ma suggerisce l’esistenza di un sistema complesso, integrato, ma instabile, di differenti forme di pagamento, in cui, peraltro, l’uso concreto del bronzo a peso appare obbligatorio solo in un numero piuttosto limitato di circostanze.
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